VAS Campania Associazione Verdi Ambiente e Società - Sezione Campania - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale


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OSSERVAZIONI DEI VAS AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE "NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO"
Inserito il 17/12/2001

Disegno di Legge regionale “Norme sul Governo del Territorio”

 

 

L’Urbanistica non è un fatto tecnico ma disegna la qualità delle Città, della Campagna, del territorio nel suo insieme  o l’ulteriore degrado   e perdita di valori.

Purtroppo in questa seconda direzione va decisamente il Disegno di legge, Norme sul Governo del Territorio, già approvata dalla Giunta Regionale della Campania ed in discussione in IV Commissione.  Se dovesse essere definitivamente approvata,  la nuova normativa rappresenterebbe la strada istituzionale per un’ulteriore diffusa e massiccia edificazione dell’intero territorio regionale, ivi comprese le aree ad alto valore ambientale ed i Centri Storici. Il Disegno di Legge, su ogni piano, rappresenta un pesante arretramento rispetto all’attuale normativa regionale e presenta un divario abissale rispetto alle scelte istituzionali fatte dalle altre Regioni.

I VAS, fortemente preoccupati, inviano le loro Osservazioni ai membri della IV Commissione e chiedono una radicale modifica dell’attuale proposta.

Le osservazioni sono  firmate dal Coordinatore Regionale Antonio D’Acunto, dai Coordinatori dei Circoli territoriali e coordinamenti Provinciali di Napoli, Vesuvio, Penisola Sorrentina, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta, Hermes Ferraro, Domenico De Crescenzo, Rosario Fiorentino, Walter Iannotti, Angelo Pica, Ciro Scafa.

 

 

 

 

Disegno di Legge regionale “Norme sul Governo del Territorio”

Reg. Generale n. 109 depositato il 20/06/90

 

 

 

Osservazioni dei VAS – Verdi, Ambiente e Società.

 

 

Il giudizio complessivo dell’Associazione sulla legge è di estrema preoccupazione giacché essa nei fatti disegna, e cioè ha come obbiettivo chiaro ed in fondo dichiarato, un percorso di procedure finalizzato ad un’ulteriore pesante  cementificazione della Campania, alla ulteriore diminuzione delle residuali aree libere, verdi e verdibili, alla insignificanza nelle scelte dei valori e naturali e storico-culturali del territorio.

Purtroppo la legge va perciò nettamente nella direzione delle gravi scelte urbanistiche, per contenuti e metodologie, fatte dall’Istituzione Regione nell’ultimo periodo come quelle della sanatoria sull’abusivismo dell’estate scorsa e delle “nuove procedure per le concessioni edilizie”, di cui ci permettiamo di allegare le Osservazioni di merito espresse al Commissario di Governo auspicando la formulazione di un articolo unico che la renda decaduta, limitando gli enormi danni al solo periodo della sua validità.

Nella legge proposta manca un quadro formale conoscitivo della Regione, come dovuto e come riscontrabile nelle identiche iniziative di tante altre Regioni; il che rende scadente ed improponibile la proposta anche sul piano teorico dell’impostazione e dell’elaborazione.

La legge però soprattutto non ha l’ambizione ed il conseguente obbietivo di dare risposte alle ben note reali “sofferenze” di globale qualità urbana e rurale della Regione, determinate dalla sua conurbazione senza soluzione di continuità ed alla quantità del costruito che si aggiunge al suo disordine. Il “Territorio” continua ad essere considerato illimitata superficie su cui scaricare nuovi interventi e non risorsa ambientale ormai residuale  e perciò preziosa, da tutelare e da arricchire con il recupero di valori in sue nuove parti. Ciò peraltro è “correttamente” indicato nell’articolo 1) della Legge: “la promozione di un utilizzo adeguato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali”, il tutto ripreso nell’articolo 2 sulle Finalità. Assenti sono ad esempio in tutta la legge due termini fondamentali a significare un’inversione rispetto alla qualità dell’intervento finora attuato sul territorio: la rinaturalizzazione e la tutela e la riproposizione della Biodiversità per le aree ancora oggi suscettibili di tali scelte o che potenzialmente possono esserlo.

Resta al fondo la idea che l’attività edilizia sia il motore della ripresa produttiva e del lavoro, dimenticando che la complessiva grave aggressione del territorio finora avvenuta ha portato all’attuale non certo felice situazione e che le realtà che più hanno tutelato il territorio sono quelle che hanno minori problemi occupazionali e produttivi.

Tutto quanto sopra appare chiaro nello squilibrio profondo nell’articolato della legge tra le due “disposizioni” dell’Art. 3: le “strutturali” tese a definire l’identità fisica del territorio e quindi le linee fondamentali della sua trasformazione a lungo termine “con  riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo ecc” e quelle programmatiche tese a definire gli interventi immediati  legati semplicemente alle risorse finanziarie  disponibili (nei fatti neanche solo pubbliche); le prime disposizioni restano mera enunciazione del solo articolo 3, le altre costituiscono il corpo reale dell’intera legge.

Ciò è ancora più pesantemente confermato dall’Art 6 secondo il quale, anche in mancanza del Ptr,  “ le linee guida” regolano l’espletamento delle funzioni pianificatorie di province e comuni nonché atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate”. Le linee guida sono concetti, forse opzioni generali, i Ptp ed i Puc sono strumenti attuativi;  come si fa a verificarne la compatibilità in termini oggettivi e non discrezionali proprio non  si riesce a comprendere, per cui è certo che nei fatti si avrà un totale deregolamento della programmazione urbanistica nella palese direzione dell’assenza di un piano coordinato.

Quelli della  deregolazione rispetto a norme certe, dell’istituto della contrattazione, della cosiddetta programmazione dal basso sono gli altri deleteri concetti ispiratori del disegno di legge. Mentre si affermano su ogni piano, soprattutto scientifico e culturale, le strette, indissolubili  correlazioni tra i diversi sottosistemi del sistema ambiente, si frantumano le decisioni, gli orientamenti, gli orizzonti e per specifici interessi particolari si arrecano gravi danni agli interessi generali, sia dell’oggi che del futuro.

Siamo purtroppo davanti ad una vera controriforma dell’Urbanistica che nella “conformità” con regole dall’alto e quindi con  una visione degli interessi generali ha regolato, sia pure con tante difficoltà, le trasformazioni territoriale. E’ in tal senso sinceramente incredibile la sostituzione del concetto di conformità con quello di compatibilità, con le caratteristiche specifiche di soggettività ed aleatorietà nella valutazione.

Completamente assente nell’Articolato del testo in discussione è una definizione degli strumenti e delle metodologie di approccio del territorio, trattato senza una specifica conoscenza e peculiarità dei valori e dei problemi.

Nei PUA le categorie di intervento di cui all’Articolo 31 della L.457/78 per la nuova normativa proposta non rappresentano più Variante al Piano, per cui non vi è la necessità della verifica di conformità da parte dell’Ente sovraordinato, Provincia o Regione. Assurdo: un PUA per zone del Centro Storico che prevede la ristrutturazione edilizia   non può certo considerarsi conforme al PUC, quando esso prevede la tutela. E’ d’altra parte almeno illogico che la nuova conformità venga fatta dallo stesso nuovo soggetto proponente e non dall’organo sovraordinato come avviene attualmente.

Gravissima è l’assenza di un vero ruolo delle Sovrintendenze nelle trasformazione dei Centri Storici; per l’altissimo contenuti di valori irripetibili - culturali, architettonici, urbanistici, sociali, ambientali - la disciplina della perimetrazione e degli interventi non concertata con ruolo vincolante del Ministero dei Beni Culturali, attraverso le Sovrintendenze locali, è nei fatti la via libera per Piani di sventramento e dequalificata, incolore, amorfa, e soprattutto speculativa, ricostruzione. Più complessivamente, in tutta legge inesistente o  marginale  è il ruolo propositivo e di controllo assegnato alle Sovrintendenze, con una evidente forte caduta della qualità delle scelte. Incredibilmente la nuova disciplina proposta sopprime gli standard urbanistici  della L.R. 14/82; è come se dall’82 ad oggi al posto dell’abnorme massiccia cementificazione avvenuta, fossero cresciuti a dismisura il verde, le aree ambientali  e  di servizi per cui oggi la Campania può abbassare gli standard di vivibilità di cui ha necessità! In tale contesto addirittura la nuova disciplina sopprime la L.R. 35/87 che elevava gli standard minimi per la Penisola Sorrentina Amalfitana, per la valenza dei luoghi e infine, veramente è il caso di dirlo, dulcis in  fundo, dà la possibilità di scendere addirittura sotto gli standard del Decreto Ministeriali 2 Aprile 1968 n.1444 con la concessione che “in tale ultimo caso le scelte operate vanno adeguatamente motivate”!

La legge nella sostanza consente l’edificabilità diffusa su tutto il territorio ivi comprese le aree vincolate; omogeneizzando i vincoli urbanistici di previsioni e delle attrezzature pubbliche  con tutte le altre tipologie di vincolo che invece  potrebbero determinare l’obbligatorietà della inedificabilità assoluta per le intrinseche caratteristiche paesaggistiche-ambientali, storiche, archeologiche idrogeologiche. Né la disciplina prevede l’obbligatorietà dell’individuazione sia nel Ptr che nei Ptp e Puc di individuare le AREE INVARIANTI, cioè non  suscettibili di trasformazione, da sottoporre a tutela. In questo senso estremamente grave è il comma 7 dell’Articolo 18, che demanda al Ptp le funzioni del Piano Territoriale Paesistico, del Piano di Bacino e dei piano dei Parchi Regionali. Del resto quanto attenzione vi sia nella legge per l’ambiente emerge dal peso che esso ha nelle indicazioni per la formulazione del Ptr: all’ultimo punto si dice che il Ptr può contenere (non è detto perciò che necessariamente debba contenerli) “indirizzi di tutela paesaggistica ed ambientale da recepirsi negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale.

La legge rappresenta anche un arretramento rispetto alla reale partecipazione dei soggetti sociali, giacché dà generiche indicazioni sulla facoltà (non obbligatorietà) di consultare organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello regionale nella formulazione del Ptr, mentre oggi per lo Statuto regionale vigente  vi è l’obbligo di consultazione.

La legge è in realtà tutta rivolta agli interessi ed alle richieste private, dei proprietari dei suoli interessati ad edificare; ciò è palesemente evidenziato dall’Articolo 28 con cui si dà la possibilità ai proprietari di sostituire il Comune nella redazione di un fondamentale strumento urbanistico, il Pua,  che per la sua rilevanza sulla identità e sulla qualità territoriale non può essere che pubblico. Questa è la filosofia che ispira l’intero Capo VI della legge sui “Sistemi di Attuazione della Pianificazione Urbanistica”, il cui solo obbiettivo - perseguito negli Art. 34,  sulla Perequazione, Art. 35 sui Comparti Edificatori, Art, 36 sull’attuazione del Comparto Edificatorio, Art 37 sull’Espropriazione, Art 38 sulla Società di Trasformazione Urbana, l’Art. 39 sul contenuto delle Convenzioni - è quello della formulazione di una strumentazione atta  a risolvere eventuali conflitti tra gli interessi dei diversi  proprietari e dei diversi costruttori e finalizzando il tutto ad un unico solo obbiettivo: edificare. Le procedure anzi prevedono che eventuali dissenzienti siano adeguatamente messi a tacere. Si immagini che un iscritto della Nostra Associazione, VAS, o in generale una persona sensibile a valori diversi dalla speculazione edilizia sia proprietario del 49% di un Comparto Edificatorio e che si rifiuti di partecipare all’iniziativa. Che succede secondo la Legge proposta? Viene messo in mora con l’obbligo di aderire e se si rifiuta, dopo 30 giorni, le quote edificatorie a Lui assegnate, vengono acquisite dal maggioritario 51%. Se si rifiuta di accettare la vile moneta di indennizzo essa viene depositata presso la Tesoreria Comunale, riteniamo, non è specificato, fino alla riconversione ideologica dell’ipotetico ambientalista al Cemento.

 

Sconcertante è anche l’Art. 29 per il Piano di recupero degli insediamenti abusivi; al di là della verifica, inesistente nella legge ed invece sempre dovuta della condonabilità o meno, ed in caso positivo della realizzazione di un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, costituisce veramente un incredibile favore alla speculazione ed un conseguente pessimo esempio per i cittadini ed un incitamento all’azione illegale,  l’affidamento - ai proprietari di immobili abusivi o di aree caratterizzate da un profondo fenomeno di abusivismo, - del piano di recupero, dal quale si evince sia pure in maniera confusa la possibilità di ulteriore edificazione. Per chi ha scritto tale proposta sicuramente è una pura dimenticanza il fatto che molto abusivismo è legato ad interessi economici non  sempre puliti.

Né è minimamente soddisfacente od innovativa la norma dell’Art 44 sulla vigilanza e repressione degli abusi edilizi, riducendosi nella sua migliore attuazione, a  un generico quadro informativo. Si noti il divario profondo tra questo articolo sulla repressione ed il precedente sulla facilità di costruire, puntuale per contenuti ed organizzazione.

Non si comprende proprio la denominazione del Capo VII, “vincoli urbanistici”; giacché esso al contrario esso indica la facoltà, scevra proprio da ogni vincolo, del proprietario dei beni immobili di condurvi ogni attività dall’impianto di serre e di pozzi dagli interventi di restauro ai parcheggi e “opere private d’interesse pubblico”, senza appunto alcuna considerazione sull’inquinamento delle falde o sulla loro depauperazione, sulla perdita del patrimonio architettonico urbano e rurale, sulla trasformazione di aree agricole e giardini in parcheggi.

 

Riteniamo infine assurdo l’Articolo 48, che sopprime l’obbligatorietà del piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici necessari per l’approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro Varianti.

 

La distanza profonda del Testo di legge dalle aspettative della nostra Associazione e, pensiamo, dell’intero mondo ambientalista e culturale, e soprattutto dalle necessità vere della popolazione Campana, non ci consente di proporre aggiustamenti o parziali modifiche. Chiediamo pertanto che la legge, se si ritiene necessaria farla, venga radicalmente modificata nella direzione che abbiamo cercato di delineare con le precedenti Osservazioni; in questo senso diamo la nostra piena disponibilità per la sua stesura.

 

 

Il Coordinatore Regionale, Antonio D’Acunto

Il Coordinatore Circolo Napoli, Hermes Ferraro

Il Coordinatore Circolo Vesuvio, Domenico De Crescenzo

il Coordinatore Circolo Penisola Sorrentina, Rosario Fiorentino

Il Coordinatore Provincia Salerno, Walter Iannotti

Il Coordinatore Provincia Benevento, Angelo Pica

Il Coordinatore organizzativo Regionale per i Coordinamenti di Avellino e Caserta, Ciro Scafa.

 

 

All’Illustre Commissario di Governo

presso la Prefettura di Napoli

 

 

 

Oggetto: Richiesta di Osservare la Legge Regionale 10 Ottobre 2001 avente ad oggetto: Procedure per il Rilascio delle Concessioni e delle Autorizzazioni Edilizie …Omissis

 

Ill.stre Commissario,

con la presente Le evidenziamo alcune Osservazioni in merito alla Legge di cui all’oggetto al fine di una sua più completa analisi.

 

1)      La nostra Associazione di protezione ambientale, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con Decreto del 29 Marzo 1994, non è stata convocata per le audizioni come dovuto ai sensi dei vigenti Statuto e Regolamento del Consiglio Regionale; ciò ha impedito di allegare agli Atti le nostre Valutazioni ed Osservazioni, che se recepite avrebbero modificato radicalmente il Testo Legislativo;

2)      All’Articolo 1) viene fissato in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento concessorio per tutti i Comuni della Campania; per la vigente disciplina statale per i Comuni con popolazione superiore  a 100000 abitanti tale termine è  invece raddoppiato. Sono evidenti le rilevanti conseguenze sulla impossibilità di un corretto procedimento amministrativo soprattutto per i Comuni non organicamente preparati a questa nuova regolamentazione e l’indiretta agevolazione anche per interventi che potrebbero non essere in condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;

3)      Tutto l’Articolo 2 è un’arbitraria, gravissima, estensione del DIA ad interventi di rilevante portata sul piano urbanistico e della stessa sicurezza, in significativo contrasto con rilevante parte della Legislazione statale esistente; nella sostanza con la semplice Dichiarazione di Inizio Attività, si vanno a modificare le immagini delle Città e dell’intero territorio campano, il numero di vani, le superfici abitative, le destinazioni d’uso, la distribuzione di carichi e sovraccarichi su fondamenta di edifici, i bisogni di servizi tecnologici. Il rischio di disastri di ogni natura è fortemente connesso all’entrata in vigore di questo articolo;

4)      Riteniamo in contrasto con la specifica legislazione delle aree demaniali marittime la semplice l’estensione ad esse degli articoli 1) e 2), anche perché in ogni caso esse sono aree a tutela ambientale;

5)      I crolli e gli smottamenti  di edifici, con le vittime ed i danni economici in Campania come nel resto del Paese, avrebbero dovuto almeno far riflettere il Legislatore prima di formulare l’Articolo 6); al di là delle leggi,  ci sembra immorale pensare di affidare alla DIA la  realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di lotti su cui insistono gli edifici; il comma 2 ci sembra in contrasto con la vigente legge urbanistica dell’82 nella definizione degli standard di verde.

6)      Ci sembra improponibile l’Articolo 8, la DIA per le Serre agricole, per le possibili gravi conseguenze sull’inquinamento delle falde acquifere ed atmosferico;

7)      L’Articolo 9 che estende la normativa generale alla Costiera Sorrentina - Amalfitana ha conseguenze gravissime su una delle aree della Regione di massimo pregio ambientale; nei fatti con un articolo si intende annullare la legge regionale istitutiva del PUT; per la estrema genericità dell’Articolo e le conseguenze sugli innumerevoli contrasti chiediamo che esso venga “Osservato”.  L’Articolo è parimenti in contrasto con la legge Regionale del 93, istitutiva di Parchi e Riserve in Campania, in quanto gran parte della Penisola Sorrentina Amalfitana fa parte del Parco Regionale del Lattari, da definire nella perimetrazione  ma già identificato nella legge quadro.

Siamo consapevoli che non esiste da parte del Commissario di Governo un obbligo istituzionale di considerare le Osservazioni di Associazioni e  Cittadini, ma siamo certi che nell’interesse della Regione porgerà una particolare attenzione alle nostre considerazioni.

 

La ringraziamo e Le porgiamo i più distinti saluti

 

 

 

 

Per l’Associazione  VAS

Il Coordinatore Regionale

Antonio D’Acunto




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