L’Urbanistica non è un fatto tecnico ma disegna la qualità
delle Città, della Campagna, del territorio nel suo insieme o l’ulteriore degrado e perdita di valori.
Purtroppo in questa seconda direzione va decisamente il
Disegno di legge, Norme sul Governo del Territorio, già approvata dalla Giunta
Regionale della Campania ed in discussione in IV Commissione. Se dovesse essere definitivamente
approvata, la nuova normativa
rappresenterebbe la strada istituzionale per un’ulteriore diffusa e massiccia
edificazione dell’intero territorio regionale, ivi comprese le aree ad alto
valore ambientale ed i Centri Storici. Il Disegno di Legge, su ogni piano,
rappresenta un pesante arretramento rispetto all’attuale normativa regionale e
presenta un divario abissale rispetto alle scelte istituzionali fatte dalle
altre Regioni.
I VAS, fortemente preoccupati, inviano le loro Osservazioni
ai membri della IV Commissione e chiedono una radicale modifica dell’attuale
proposta.
Le osservazioni sono
firmate dal Coordinatore Regionale Antonio D’Acunto, dai Coordinatori
dei Circoli territoriali e coordinamenti Provinciali di Napoli, Vesuvio,
Penisola Sorrentina, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta, Hermes Ferraro,
Domenico De Crescenzo, Rosario Fiorentino, Walter Iannotti, Angelo Pica, Ciro
Scafa.
Disegno di Legge
regionale “Norme sul Governo del Territorio”
Reg. Generale n. 109
depositato il 20/06/90
Osservazioni dei VAS – Verdi, Ambiente e Società.
Il giudizio complessivo dell’Associazione sulla legge è di
estrema preoccupazione giacché essa nei fatti disegna, e cioè ha come
obbiettivo chiaro ed in fondo dichiarato, un percorso di procedure finalizzato
ad un’ulteriore pesante
cementificazione della Campania, alla ulteriore diminuzione delle
residuali aree libere, verdi e verdibili, alla insignificanza nelle scelte dei
valori e naturali e storico-culturali del territorio.
Purtroppo la legge va perciò nettamente nella direzione
delle gravi scelte urbanistiche, per contenuti e metodologie, fatte
dall’Istituzione Regione nell’ultimo periodo come quelle della sanatoria
sull’abusivismo dell’estate scorsa e delle “nuove procedure per le concessioni
edilizie”, di cui ci permettiamo di allegare le Osservazioni di merito espresse
al Commissario di Governo auspicando la formulazione di un articolo unico che
la renda decaduta, limitando gli enormi danni al solo periodo della sua
validità.
Nella legge proposta manca un quadro formale conoscitivo
della Regione, come dovuto e come riscontrabile nelle identiche iniziative di
tante altre Regioni; il che rende scadente ed improponibile la proposta anche
sul piano teorico dell’impostazione e dell’elaborazione.
La legge però soprattutto non ha l’ambizione ed il
conseguente obbietivo di dare risposte alle ben note reali “sofferenze” di
globale qualità urbana e rurale della Regione, determinate dalla sua
conurbazione senza soluzione di continuità ed alla quantità del costruito che
si aggiunge al suo disordine. Il “Territorio” continua ad essere considerato
illimitata superficie su cui scaricare nuovi interventi e non risorsa
ambientale ormai residuale e perciò
preziosa, da tutelare e da arricchire con il recupero di valori in sue nuove
parti. Ciò peraltro è “correttamente” indicato nell’articolo 1) della Legge:
“la promozione di un utilizzo adeguato delle risorse ambientali, naturali,
territoriali e culturali”, il tutto ripreso nell’articolo 2 sulle Finalità.
Assenti sono ad esempio in tutta la legge due termini fondamentali a
significare un’inversione rispetto alla qualità dell’intervento finora attuato
sul territorio: la rinaturalizzazione e la tutela e la riproposizione della
Biodiversità per le aree ancora oggi suscettibili di tali scelte o che
potenzialmente possono esserlo.
Resta al fondo la idea che l’attività edilizia sia il motore
della ripresa produttiva e del lavoro, dimenticando che la complessiva grave
aggressione del territorio finora avvenuta ha portato all’attuale non certo
felice situazione e che le realtà che più hanno tutelato il territorio sono quelle
che hanno minori problemi occupazionali e produttivi.
Tutto quanto sopra appare chiaro nello squilibrio profondo
nell’articolato della legge tra le due “disposizioni” dell’Art. 3: le
“strutturali” tese a definire l’identità fisica del territorio e quindi le
linee fondamentali della sua trasformazione a lungo termine “con riferimento ai valori naturali ed
ambientali, alla difesa del suolo ecc” e quelle programmatiche tese a definire
gli interventi immediati legati
semplicemente alle risorse finanziarie disponibili (nei fatti neanche solo pubbliche); le prime
disposizioni restano mera enunciazione del solo articolo 3, le altre
costituiscono il corpo reale dell’intera legge.
Ciò è ancora più pesantemente confermato dall’Art 6 secondo
il quale, anche in mancanza del Ptr, “
le linee guida” regolano l’espletamento delle funzioni pianificatorie di
province e comuni nonché atti di coordinamento tecnico e direttive
disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate”. Le linee guida sono
concetti, forse opzioni generali, i Ptp ed i Puc sono strumenti attuativi; come si fa a verificarne la compatibilità in
termini oggettivi e non discrezionali proprio non si riesce a comprendere, per cui è certo che nei fatti si avrà un
totale deregolamento della programmazione urbanistica nella palese direzione
dell’assenza di un piano coordinato.
Quelli della
deregolazione rispetto a norme certe, dell’istituto della
contrattazione, della cosiddetta programmazione dal basso sono gli altri
deleteri concetti ispiratori del disegno di legge. Mentre si affermano su ogni
piano, soprattutto scientifico e culturale, le strette, indissolubili correlazioni tra i diversi sottosistemi del
sistema ambiente, si frantumano le decisioni, gli orientamenti, gli orizzonti e
per specifici interessi particolari si arrecano gravi danni agli interessi
generali, sia dell’oggi che del futuro.
Siamo purtroppo davanti ad una vera controriforma
dell’Urbanistica che nella “conformità” con regole dall’alto e quindi con una visione degli interessi generali ha
regolato, sia pure con tante difficoltà, le trasformazioni territoriale. E’ in
tal senso sinceramente incredibile la sostituzione del concetto di conformità
con quello di compatibilità, con le caratteristiche specifiche di soggettività
ed aleatorietà nella valutazione.
Completamente assente nell’Articolato del testo in
discussione è una definizione degli strumenti e delle metodologie di approccio
del territorio, trattato senza una specifica conoscenza e peculiarità dei
valori e dei problemi.
Nei PUA le categorie di intervento di cui all’Articolo 31
della L.457/78 per la nuova normativa proposta non rappresentano più Variante
al Piano, per cui non vi è la necessità della verifica di conformità da parte
dell’Ente sovraordinato, Provincia o Regione. Assurdo: un PUA per zone del
Centro Storico che prevede la ristrutturazione edilizia non può certo considerarsi conforme al PUC,
quando esso prevede la tutela. E’ d’altra parte almeno illogico che la nuova
conformità venga fatta dallo stesso nuovo soggetto proponente e non dall’organo
sovraordinato come avviene attualmente.
Gravissima è l’assenza di un vero ruolo delle Sovrintendenze
nelle trasformazione dei Centri Storici; per l’altissimo contenuti di valori
irripetibili - culturali, architettonici, urbanistici, sociali, ambientali - la
disciplina della perimetrazione e degli interventi non concertata con ruolo
vincolante del Ministero dei Beni Culturali, attraverso le Sovrintendenze
locali, è nei fatti la via libera per Piani di sventramento e dequalificata, incolore,
amorfa, e soprattutto speculativa, ricostruzione. Più complessivamente, in
tutta legge inesistente o
marginale è il ruolo propositivo
e di controllo assegnato alle Sovrintendenze, con una evidente forte caduta
della qualità delle scelte. Incredibilmente la nuova disciplina proposta
sopprime gli standard urbanistici della
L.R. 14/82; è come se dall’82 ad oggi al posto dell’abnorme massiccia
cementificazione avvenuta, fossero cresciuti a dismisura il verde, le aree
ambientali e di servizi per cui oggi la Campania può abbassare gli standard di
vivibilità di cui ha necessità! In tale contesto addirittura la nuova
disciplina sopprime la L.R. 35/87 che elevava gli standard minimi per la
Penisola Sorrentina Amalfitana, per la valenza dei luoghi e infine, veramente è
il caso di dirlo, dulcis in fundo, dà
la possibilità di scendere addirittura sotto gli standard del Decreto
Ministeriali 2 Aprile 1968 n.1444 con la concessione che “in tale ultimo caso
le scelte operate vanno adeguatamente motivate”!
La legge nella sostanza consente l’edificabilità diffusa su
tutto il territorio ivi comprese le aree vincolate; omogeneizzando i vincoli
urbanistici di previsioni e delle attrezzature pubbliche con tutte le altre tipologie di vincolo che
invece potrebbero determinare
l’obbligatorietà della inedificabilità assoluta per le intrinseche
caratteristiche paesaggistiche-ambientali, storiche, archeologiche
idrogeologiche. Né la disciplina prevede l’obbligatorietà dell’individuazione
sia nel Ptr che nei Ptp e Puc di individuare le AREE INVARIANTI, cioè non suscettibili di trasformazione, da
sottoporre a tutela. In questo senso estremamente grave è il comma 7
dell’Articolo 18, che demanda al Ptp le funzioni del Piano Territoriale
Paesistico, del Piano di Bacino e dei piano dei Parchi Regionali. Del resto
quanto attenzione vi sia nella legge per l’ambiente emerge dal peso che esso ha
nelle indicazioni per la formulazione del Ptr: all’ultimo punto si dice che il
Ptr può contenere (non è detto perciò che necessariamente debba contenerli)
“indirizzi di tutela paesaggistica ed ambientale da recepirsi negli strumenti
di pianificazione territoriale provinciale.
La legge rappresenta anche un arretramento rispetto alla
reale partecipazione dei soggetti sociali, giacché dà generiche indicazioni
sulla facoltà (non obbligatorietà) di consultare organizzazioni sociali,
culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello
regionale nella formulazione del Ptr, mentre oggi per lo Statuto regionale
vigente vi è l’obbligo di
consultazione.
La legge è in realtà tutta rivolta agli interessi ed alle
richieste private, dei proprietari dei suoli interessati ad edificare; ciò è
palesemente evidenziato dall’Articolo 28 con cui si dà la possibilità ai
proprietari di sostituire il Comune nella redazione di un fondamentale
strumento urbanistico, il Pua, che per
la sua rilevanza sulla identità e sulla qualità territoriale non può essere che
pubblico. Questa è la filosofia che ispira l’intero Capo VI della legge sui
“Sistemi di Attuazione della Pianificazione Urbanistica”, il cui solo
obbiettivo - perseguito negli Art. 34,
sulla Perequazione, Art. 35 sui Comparti Edificatori, Art, 36
sull’attuazione del Comparto Edificatorio, Art 37 sull’Espropriazione, Art 38
sulla Società di Trasformazione Urbana, l’Art. 39 sul contenuto delle
Convenzioni - è quello della formulazione di una strumentazione atta a risolvere eventuali conflitti tra gli
interessi dei diversi proprietari e dei
diversi costruttori e finalizzando il tutto ad un unico solo obbiettivo:
edificare. Le procedure anzi prevedono che eventuali dissenzienti siano
adeguatamente messi a tacere. Si immagini che un iscritto della Nostra
Associazione, VAS, o in generale una persona sensibile a valori diversi dalla
speculazione edilizia sia proprietario del 49% di un Comparto Edificatorio e
che si rifiuti di partecipare all’iniziativa. Che succede secondo la Legge
proposta? Viene messo in mora con l’obbligo di aderire e se si rifiuta, dopo 30
giorni, le quote edificatorie a Lui assegnate, vengono acquisite dal
maggioritario 51%. Se si rifiuta di accettare la vile moneta di indennizzo essa
viene depositata presso la Tesoreria Comunale, riteniamo, non è specificato,
fino alla riconversione ideologica dell’ipotetico ambientalista al Cemento.
Sconcertante è anche l’Art. 29 per il Piano di recupero
degli insediamenti abusivi; al di là della verifica, inesistente nella legge ed
invece sempre dovuta della condonabilità o meno, ed in caso positivo della
realizzazione di un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, costituisce
veramente un incredibile favore alla speculazione ed un conseguente pessimo
esempio per i cittadini ed un incitamento all’azione illegale, l’affidamento - ai proprietari di immobili
abusivi o di aree caratterizzate da un profondo fenomeno di abusivismo, - del
piano di recupero, dal quale si evince sia pure in maniera confusa la
possibilità di ulteriore edificazione. Per chi ha scritto tale proposta
sicuramente è una pura dimenticanza il fatto che molto abusivismo è legato ad
interessi economici non sempre puliti.
Né è minimamente soddisfacente od innovativa la norma
dell’Art 44 sulla vigilanza e repressione degli abusi edilizi, riducendosi
nella sua migliore attuazione, a un
generico quadro informativo. Si noti il divario profondo tra questo articolo
sulla repressione ed il precedente sulla facilità di costruire, puntuale per
contenuti ed organizzazione.
Non si comprende proprio la denominazione del Capo VII,
“vincoli urbanistici”; giacché esso al contrario esso indica la facoltà, scevra
proprio da ogni vincolo, del proprietario dei beni immobili di condurvi ogni
attività dall’impianto di serre e di pozzi dagli interventi di restauro ai
parcheggi e “opere private d’interesse pubblico”, senza appunto alcuna
considerazione sull’inquinamento delle falde o sulla loro depauperazione, sulla
perdita del patrimonio architettonico urbano e rurale, sulla trasformazione di
aree agricole e giardini in parcheggi.
Riteniamo infine assurdo l’Articolo 48, che sopprime
l’obbligatorietà del piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici
necessari per l’approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro Varianti.
La distanza profonda del Testo di legge dalle aspettative
della nostra Associazione e, pensiamo, dell’intero mondo ambientalista e
culturale, e soprattutto dalle necessità vere della popolazione Campana, non ci
consente di proporre aggiustamenti o parziali modifiche. Chiediamo pertanto che
la legge, se si ritiene necessaria farla, venga radicalmente modificata nella
direzione che abbiamo cercato di delineare con le precedenti Osservazioni; in
questo senso diamo la nostra piena disponibilità per la sua stesura.
Il Coordinatore Regionale, Antonio D’Acunto
Il Coordinatore Circolo Napoli, Hermes Ferraro
Il Coordinatore Circolo Vesuvio, Domenico De Crescenzo
il Coordinatore Circolo Penisola Sorrentina, Rosario
Fiorentino
Il Coordinatore Provincia Salerno, Walter Iannotti
Il Coordinatore Provincia Benevento, Angelo Pica
Il Coordinatore organizzativo Regionale per i Coordinamenti
di Avellino e Caserta, Ciro Scafa.
All’Illustre
Commissario di Governo
presso la Prefettura di
Napoli
Oggetto: Richiesta di Osservare la Legge Regionale 10
Ottobre 2001 avente ad oggetto: Procedure per il Rilascio delle Concessioni e
delle Autorizzazioni Edilizie …Omissis
Ill.stre Commissario,
con la presente Le evidenziamo alcune Osservazioni in merito
alla Legge di cui all’oggetto al fine di una sua più completa analisi.
1)
La nostra Associazione di protezione ambientale, riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente con Decreto del 29 Marzo 1994, non è stata
convocata per le audizioni come dovuto ai sensi dei vigenti Statuto e
Regolamento del Consiglio Regionale; ciò ha impedito di allegare agli Atti le
nostre Valutazioni ed Osservazioni, che se recepite avrebbero modificato
radicalmente il Testo Legislativo;
2)
All’Articolo 1) viene fissato in sessanta giorni il termine di
conclusione del procedimento concessorio per tutti i Comuni della Campania; per
la vigente disciplina statale per i Comuni con popolazione superiore a 100000 abitanti tale termine è invece raddoppiato. Sono evidenti le
rilevanti conseguenze sulla impossibilità di un corretto procedimento
amministrativo soprattutto per i Comuni non organicamente preparati a questa
nuova regolamentazione e l’indiretta agevolazione anche per interventi che
potrebbero non essere in condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
3)
Tutto l’Articolo 2 è un’arbitraria, gravissima, estensione del
DIA ad interventi di rilevante portata sul piano urbanistico e della stessa
sicurezza, in significativo contrasto con rilevante parte della Legislazione
statale esistente; nella sostanza con la semplice Dichiarazione di Inizio
Attività, si vanno a modificare le immagini delle Città e dell’intero
territorio campano, il numero di vani, le superfici abitative, le destinazioni
d’uso, la distribuzione di carichi e sovraccarichi su fondamenta di edifici, i
bisogni di servizi tecnologici. Il rischio di disastri di ogni natura è
fortemente connesso all’entrata in vigore di questo articolo;
4)
Riteniamo in contrasto con la specifica legislazione delle
aree demaniali marittime la semplice l’estensione ad esse degli articoli 1) e
2), anche perché in ogni caso esse sono aree a tutela ambientale;
5)
I crolli e gli smottamenti
di edifici, con le vittime ed i danni economici in Campania come nel
resto del Paese, avrebbero dovuto almeno far riflettere il Legislatore prima di
formulare l’Articolo 6); al di là delle leggi,
ci sembra immorale pensare di affidare alla DIA la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di
lotti su cui insistono gli edifici; il comma 2 ci sembra in contrasto con la
vigente legge urbanistica dell’82 nella definizione degli standard di verde.
6)
Ci sembra improponibile l’Articolo 8, la DIA per le Serre
agricole, per le possibili gravi conseguenze sull’inquinamento delle falde
acquifere ed atmosferico;
7)
L’Articolo 9 che estende la normativa generale alla Costiera
Sorrentina - Amalfitana ha conseguenze gravissime su una delle aree della
Regione di massimo pregio ambientale; nei fatti con un articolo si intende
annullare la legge regionale istitutiva del PUT; per la estrema genericità
dell’Articolo e le conseguenze sugli innumerevoli contrasti chiediamo che esso
venga “Osservato”. L’Articolo è
parimenti in contrasto con la legge Regionale del 93, istitutiva di Parchi e
Riserve in Campania, in quanto gran parte della Penisola Sorrentina Amalfitana
fa parte del Parco Regionale del Lattari, da definire nella perimetrazione ma già identificato nella legge quadro.
Siamo consapevoli che non esiste da parte del Commissario di
Governo un obbligo istituzionale di considerare le Osservazioni di Associazioni
e Cittadini, ma siamo certi che
nell’interesse della Regione porgerà una particolare attenzione alle nostre
considerazioni.
La ringraziamo e Le porgiamo i più distinti saluti
Per l’Associazione VAS
Il Coordinatore
Regionale
Antonio D’Acunto